L’ordinamento della Repubblica di Croazia ha sancito il trattamento di fine rapporto nella legge sul lavoro  („Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19“) all'art. 126.  Questo tipo di trattamento si differenzia da quello in vigore nella Repubblica Italiana ed assomiglia a quello che era sancito nell'ordinamento italiano all'art. 17 della  “Carta del Lavoro”  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927. L'art. 126 recita quanto segue:

Esaminando il primo paragrafo dell'articolo 126, si evince che il lavoratore avrà diritto al trattamento di fine rapporto, solo ed esclusivament se viene licenziato da parte del datore di lavoro per motivi non dipendenti dalla sua condotta. Infatti se il dipendente viene licenziato per giusta causa oppure si dimette non ha diritto ad avere il trattamento di fine rapporto. Lo stesso se il lavoratore ha lavorato presso il datore di lavoro per un periodo inferiore ai due anni.

Al paragrafo secondo è determinato che il trattamento di fine rapporto viene calcolato in un un terzo dello stipendio mensile medio percepito dal dipendente nei tre mesi precedenti la risoluzione del contratto di lavoro, per ogni anno di lavoro compiuto con quel datore di lavoro.

Al paragrafo terzo è specificato che salva diversa disposizione di legge, contratto collettivo, regolamento o contratto di lavoro, l'importo totale dell'indennità di licenziamento non può superare i sei stipendi mensili medi percepiti dal dipendente nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Quindi il trattamento di fine rapporto è molto diverso da quello stabilito dall'ordinamento italiano, sia per ciò che riguarda il diritto a percepirlo sia per l'ammontare.

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