Lo status e il lavoro del personale straniero in Croazia è disciplinato dalla Legge sugli stranieri (G.U. 133/20).

In linea generale, perché uno straniero possa prestare attività lavorativa in Croazia deve necessariamente essere in possesso di un valido permesso di soggiorno e di lavoro.

Gli  stranieri possono fare ingresso in Croazia per accedere al lavoro esclusivamente se rientrano nelle categorie  stabilite dalla Legge 113/20, ossia trattasi di:

1. cittadini della EEA (stati UE e Islanda, Norvegia, Liechtenstein) e cittadini appartenenti alla Confederazione Svizzera che  godono dei medesimi diritti riconosciuti ai cittadini aderenti alla EEA.

2. cittadini di terzi stati che hanno un permesso di soggiorno definitivo valido in qualsiasi altro paese dell’EEA;

3. cittadini di terzi Stati che possiedono qualifiche scolastiche non presenti in Croazia

4. altri cittadini di terzi stati.

La legge sugli stranieri (G.U. 133/20), entrata in vigore il 1 ° gennaio 2021, ha abolito il sistema delle quote per l'assunzione di personale straniero proveniente da Paesi terzi. Tuttavia, lo Stato croato, al fine di proteggere il mercato del lavoro interno, ha introdotto un’indagine obbligatoria sulla situazione lavorativa del mercato interno, in modo che il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero,  prima di presentare una domanda di permesso di soggiorno e di lavoro al Ministero dell'Interno, dovrà richiedere al Centro dell'impiego croato lo svolgimento di una indagine sul mercato interno volta ad individuare la disponibilità della figura professionale ricercata.

Il Centro per l'impiego croato, entro 15 giorni, esegue un controllo sulla situazione lavorativa e occupazionale del mercato croato e qualora rinvenute persone affini alla figura professionale richiesta dal datore di lavoro esegue una procedura di mediazione per completare l'assunzione.

Qualora la ricerca si rilevasse inconcludente il datore di lavoro - entro 90 giorni dalla notifica della chiusura con esito negativo dell’indagine di mercato svolta dal Centro per l'impiego - potrà presentare la domanda per ottenere il permesso di soggiorno e di lavoro per un lavoratore straniero.

Alla richiesta dovrà essere allegata copia del contratto di lavoro, della certificazione della qualifica professionale, la medesima ricercata con l’indagine di mercato precedentemente svolta, e dei titoli di studio posseduti e comprovare l’esperienza lavorativa.

Il dipartimento di polizia croato competente - previo parere positivo del Centro dell’impiego - entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta deciderà in merito, se accolta  autorizzerà il rilascio  del permesso di soggiorno e di lavoro a favore del soggetto straniero.

Il Centro per l’impiego croato rilascia parere positivo a condizione che il datore di lavoro, oltre ad aver prodotto la documentazione propedeutica allo svolgimento dell’indagine di mercato, comprovi il possesso dei requisiti e delle condizioni di seguito elencati:

  • esercita un’attività registrata in Croazia
  • è in regola con il versamento dei contributi pensionistici e con il pagamento delle  imposte.
  • ha assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, negli ultimi 6 mesi, almeno un cittadino appartenente ad  uno Stato dell’UE o ad uno Stato membro del SEE o della Confederazione Svizzera:
  • non è stato condannato con sentenza definitiva per un reato in materia di lavoro e sicurezza sociale.
  • in caso di impresa che esercita l’attività su base stagionale, aver assunto almeno un cittadino di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato membro del SEE o della Confederazione Svizzera nella stagione precedente.
  • impiegare alle proprie dipendenze un numero di cittadini appartenenti ad uno Stato membro UE o del SEE o della Confederazione Svizzera, inferiore a 1/4 del totale dei dipendenti.

Questi requisiti e condizioni non sono richiesti per l’impiego di determinate figure professionali, quali elencate all’articolo 110 della Legge 133/20.

La Legge 133/20 ha modificato anche alcune delle condizioni riguardanti l'impiego di cittadini di paesi terzi, ossia stranieri, nel settore del lavoro autonomo.

Inoltre, la nuova normativa stabilisce che un cittadino di Stato terzo può richiedere di essere assunto alle dipendenze di una società di diritto croato di cui è socio se,  oltre al verificarsi delle condizioni previste all’articolo 59 della legge 133/20,  e dimostrando di possedere una quota societaria non inferiore  al 51%, adotti questi impegni:

· investire nella costituzione della società un importo minimo di 200.000,00 Kune;

· assumere almeno 3 dipendenti cittadini croati a tempo indeterminato e a tempo pieno e garantire al dipendente straniero uno stipendio mensile lordo  almeno pari allo stipendio mensile  medio croato,

· assegnarsi uno stipendio mensile lordo almeno pari a una volta e mezzo lo stipendio medio croato.

·  non avere pendenze  fiscali in Croazia.

Infine, la nuova legge ha introdotto una nuova categoria di figura professionale denominata “Nomade digitale” non soggetta ai vincoli previsti per il rilascio del  permesso di soggiorno di cittadini stranieri .

Un nomade digitale è una persona che svolge la propria professione tramite l’utilizzo di internet e tecnologie connesse a favore di un’impresa o della propria società, seppure  non registrata  e non operante in Croazia.

Il nomade digitale può richiedere il permesso di soggiorno per un massimo di 1 anno, rinnovabile previa  una pausa di almeno 6 mesi.