Ecco un'analisi più approfondita degli articoli 11-14 bis della Legge sulle operazioni finanziarie e sulle procedure pre-fallimentari della Croazia, legge emanata in attuazione della Direttiva europea 2011/7/UE del 16 febbraio 2011:

Articolo 11 – Termini di pagamento nelle transazioni tra imprenditori

L'Articolo 11 stabilisce le regole per i termini di pagamento tra imprenditori nelle transazioni commerciali:

  1. Termine massimo di 60 giorni: La legge consente che nelle transazioni tra imprenditori il termine di pagamento possa essere concordato fino a 60 giorni. Questo termine rappresenta il limite legale per la maggior parte delle transazioni commerciali. La scelta di un termine così ampio mira a dare alle imprese il tempo necessario per rispettare gli obblighi finanziari, evitando difficoltà di liquidità.
  2. Possibilità di estensione fino a 360 giorni: In alcuni casi, come i contratti di credito commerciale su materie prime, il termine può essere esteso fino a un massimo di 360 giorni, a condizione che sia specificato per iscritto. Questo riguarda settori specifici in cui le condizioni economiche o logistiche giustificano termini di pagamento più lunghi, ma devono essere giustificati da circostanze particolari.
  3. Pagamento entro 30 giorni in assenza di accordo specifico: Se non è stato concordato un termine per il pagamento, il debitore deve adempiere all'obbligazione finanziaria entro 30 giorni dalla ricezione della fattura o dal momento in cui il creditore ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. Questa disposizione garantisce una scadenza automatica per evitare che le transazioni rimangano aperte per periodi indefiniti, favorendo la certezza delle tempistiche.
  4. Determinazione della decorrenza del termine: Il termine di pagamento può iniziare in diversi momenti a seconda delle circostanze, ad esempio dal giorno in cui il debitore riceve la fattura, o dalla data di consegna del bene o servizio da parte del creditore. Se non si può stabilire una data esatta, si fa riferimento a un periodo massimo di 30 giorni per il riesame dell'oggetto dell'obbligazione.

Questa disposizione tutela sia il debitore sia il creditore, consentendo flessibilità nelle transazioni ma imponendo limiti chiari per evitare abusi.

Articolo 12 – Termini di pagamento tra imprenditori e enti pubblici

L'Articolo 12 si concentra sulle transazioni tra imprenditori ed enti pubblici, con regole più stringenti rispetto a quelle tra privati.

  1. Termine di pagamento massimo di 30 giorni: Quando un ente pubblico è debitore, il termine di pagamento è ridotto a 30 giorni. Questo è coerente con la direttiva europea 2011/7/UE, che mira a garantire una maggiore trasparenza e puntualità nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, che spesso ha risorse più stabili rispetto alle imprese private.
  2. Possibilità di estensione fino a 60 giorni: In alcuni casi specifici e giustificati dalla natura del contratto, il termine può essere esteso fino a 60 giorni. Tuttavia, tale proroga deve essere giustificata da circostanze oggettive, come la complessità del contratto o le caratteristiche specifiche dell'oggetto della transazione.
  3. Pagamento entro 30 giorni in assenza di un accordo specifico: Anche qui, se non esiste un termine di pagamento concordato, il debitore deve effettuare il pagamento entro 30 giorni, garantendo comunque un periodo chiaro e definito per l'adempimento dell'obbligo.

Questo articolo evidenzia la necessità di un pagamento tempestivo da parte degli enti pubblici, che spesso gestiscono budget rilevanti e hanno un impatto significativo sull'economia.

Articolo 12 bis – Conseguenze del ritardo del debitore

L'Articolo 12 bis affronta le conseguenze per il mancato rispetto dei termini di pagamento, imponendo sanzioni pecuniarie.

  1. Interessi di mora: Se il debitore è in ritardo, è tenuto a pagare al creditore non solo il capitale dovuto ma anche gli interessi di mora. Questi interessi sono calcolati aggiungendo 8 punti percentuali al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. Il tasso di mora è stabilito in base alle ultime operazioni di rifinanziamento della BCE, garantendo che sia sempre aggiornato.
  2. Possibilità di concordare un tasso diverso: Le parti possono concordare un tasso diverso, ma non inferiore a quello legale. Questa flessibilità consente alle imprese di adattare i termini ai propri rapporti commerciali, pur mantenendo una soglia minima di protezione per il creditore.
  3. Periodicità del tasso di riferimento: Il tasso di riferimento è aggiornato ogni sei mesi e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Questo sistema garantisce che gli interessi di mora siano sempre basati su condizioni economiche attuali, evitando tassi troppo elevati o troppo bassi.

Articolo 13 – Compensazione speciale per i ritardi

L'Articolo 13 introduce una misura di compensazione standard per i costi causati dal ritardo.

  1. Indennizzo automatico di 40 EUR: Se il debitore è in ritardo, il creditore ha diritto a una compensazione automatica di 40 EUR per i costi sostenuti a causa del ritardo. Questo importo viene riconosciuto senza bisogno di dimostrare danni o di inviare ulteriori avvisi al debitore. La misura standardizzata permette di evitare lunghe negoziazioni su costi aggiuntivi.
  2. Non esclude ulteriori risarcimenti: Questa compensazione non limita in alcun modo il diritto del creditore a richiedere ulteriori risarcimenti per eventuali danni subiti, costi legali o altre spese legate al ritardo. Questo doppio livello di protezione garantisce al creditore un diritto minimo ma anche la possibilità di ottenere ulteriori compensazioni se necessario.

Articolo 14 – Nullità di alcune disposizioni contrattuali

L'Articolo 14 mira a prevenire clausole contrattuali abusive che possano limitare i diritti dei creditori.

  1. Clausole che escludono gli interessi di mora: Qualsiasi clausola che esclude o limita il diritto agli interessi di mora o alla compensazione di 40 EUR è considerata nulla e non valida. Questa norma mira a proteggere i creditori da pratiche commerciali scorrette, soprattutto da parte di debitori con maggior potere contrattuale.
  2. Clausole con termini eccessivi: Anche le clausole che prevedono termini di pagamento superiori ai 60 giorni (per transazioni tra imprese) o ai 30 giorni (per transazioni tra imprese ed enti pubblici) sono nulle, salvo giustificazioni specifiche. Questa disposizione vuole evitare che i debitori impongano termini troppo lunghi, che potrebbero creare problemi di liquidità ai creditori.
  3. Protezione contro clausole abusive: La legge protegge i creditori da condizioni contrattuali che potrebbero creare squilibri ingiusti tra le parti. In particolare, mira a proteggere le piccole imprese o i fornitori nei confronti di grandi imprese o enti pubblici, che potrebbero abusare della loro posizione dominante.

Articolo 14 bis – Rimborso rateale

L'Articolo 14 bis si occupa delle situazioni in cui viene concordato un pagamento rateale.

  1. Applicazione degli interessi di mora e delle compensazioni: Se il pagamento è rateale, le disposizioni sugli interessi di mora e sulla compensazione speciale si applicano a ciascuna rata. Ciò significa che ogni singolo pagamento deve rispettare i termini concordati, e che in caso di ritardo su una rata, il creditore ha diritto agli interessi di mora e alla compensazione speciale su quella specifica rata.

Considerazioni finali

Questa sezione della legge è progettata per bilanciare la flessibilità necessaria nei contratti commerciali con la protezione dei diritti dei creditori. La combinazione di termini di pagamento chiaramente definiti, sanzioni per ritardi e protezioni contro clausole abusive, garantisce che le transazioni commerciali siano condotte in modo equo e trasparente.

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