Il regolamento (UE) n. 114/23 entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. E' un'importante novità, che prevede anche la fiscalizzazione della "mancia". Fino ad oggi la "mancia" non era stata regolamentata. A partire da l 1 gennaio 2024 lo sarà. La legge sulla fiscalizzazione (NN. 133/12,115/16, 106/18, 121/19, 138/20) ha aggiunto un nuovo articolo 20 c che regola l'invio dei dati relativi alla "mancia" ricevuta. La legge sulla fiscalizzazione impone per i pagamenti ricevuti in contanti, con carte di credito o debito, l'emissione della fattura fiscalizzata. Questo tipo di fattura è un documento, i cui dati prima dell'emissione vengono inviati al Ministero delle finanze, in via telematica, ed ottengono immediatamente un codice di riscontro dell'invio che viene inserito sulla fattura fiscalizzata. Per quanto riguarderà le "mance", anche queste andranno fiscalizzate, ma in un registro separato, e verranno suddivise per ciascun dipendente. Anche questo registro dovrà essere trasmesso al Ministero delle finanze. Il regolamento sulle imposte sul reddito dovrebbe stabilire che l'aliquota fiscale che il datore di lavoro dovrà applicare sulle "mance" sarà pari al 20% della stessa. Secondo quanto si prevede ed in forma ufficiosa dovrebbero essere esenti le "mance" fino ad un'ammontare massimo di 3.360,00 € annue. Secondo le modifiche alla legge sui contributi, le "mance" sono esentate dal calcolo dei contributi ai sensi dell'art. 209 st. 1 st. 14. L'imposta sul reddito (20%) verrebbe calcolata, sospesa e pagata dai contribuenti (datori di lavoro) fino al 15° giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ricevute fiscali. La "mancia" deve essere quindi definita come un premio che il cliente versa ad un dipendente per un servizio ben eseguito, quindi tale importo appartiene al dipendente. La "mancia" non deve essere inserita nel listino, anche sotto altre voci come servizio o coperto. Qualora lo fosse, questo non rappresenterebbe più una "mancia", ma il datore di lavoro dovrebbe trattare tale importo come una cessione imponibile di Iva è sottoposta al regime fiscale ordinario dell'impresa.