In base a quanto previsto dall'art. 12 della legge sull'assicurazione pensionistica (Reg. Nov., n. 157/13. – 84/21.), le persone che svolgono le funzioni di membri del consiglio di amministrazione della società e gli amministratori esecutivi, che non sono assicurati obbligatoriamente in altro modo, devono essere assicurati. La base giuridica si trova nei regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 e successive Modifiche, e sostituiscono, per l'Italia, la Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia del 27 giugno 1997 ed il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003. Lo status previdenziale degli stranieri è determinato in base a:

- certificato A1 che determina la legislazione in merito assicurazione sociale per i cittadini degli Stati membri dell'UE (e dello Spazio economico europeo: Islanda, Norvegia, Liechtenstein)

- certificati di previdenza sociale degli stranieri con cui la Repubblica di Croazia applica il contratto sulla sicurezza sociale.

In conformità con l'art. 239, comma 2 dell'Ordinanza sui contributi, prova dell'assicurazione obbligatoria nel Paese di residenza degli stranieri non deve avere più di sei mesi.

Pertanto il membro del consiglio deve essere assicurato nella Repubblica di Croazia, e se il membro del consiglio straniero non ottiene il certificato (solo A1) dall'assicurato straniero, è soggetto all'obbligo di versare i contributi sulla base mensile prescritta determinata nella somma di 1.367,18 € (anno 2023). Su questa base si calcolano i contributi pensionistici 20% (15% + 5%) ed i contributi sanitari 16,5%. Il totale da versare da parte di un membro straniero di un consiglio di amministrazione, se privo dell'A1, è di 273,44 € per i contributi pensionistici e 225,58 € per i contributi sanitari. E' possibile ridurre tale versamento solo se il membro del consiglio di amministrazione si fa assumere, allora il calcolo viene fatto sulla base di 888,67 €.

I pensionati (stranieri, membri del consiglio d'amministrazione) che non sono in pensione secondo la normativa croata sull'assicurazione pensionistica non sono considerati pensionati secondo la normativa della Repubblica di Croazia. Pertanto il loro obbligo di richiedere l'assicurazione obbligatoria in termini di appartenenza al consiglio è lo stesso di tutte le altre persone fisiche che non rientrano nel sistema di assicurazione obbligatoria. Poiché i membri del consiglio (e gli amministratori esecutivi senza assicurazione obbligatoria regolamentata) sono tenuti ad assicurarsi, ai sensi dell'art. 90 comma 1 della Legge sui contributi,  essi stessi sono tenuti a calcolare e versare i contributi secondo le modalità prescritte e quindi a presentare per proprio conto la domanda per l'assicurazione obbligatoria. I contributi versati su questa base non costituiscono spese della società, ma la persona responsabile del versamento dei contributi è il membro del consiglio di amministrazione/direttore esecutivo/direttore della cooperativa e li paga in modo autonomo.

Se fosse la società a versare i contributi al posto del contribuente (membro del consiglio di amministrazione), i contributi versati costituirebbero un reddito netto imponibile. Il reddito percepito dal membro del consiglio sarebbe tassato secondo le modalità previste per gli altri redditi.

 

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