L'investitore straniero, può costituire o partecipare alla costituzione di società commerciali in Croazia, agli stessi diritti ed assumendo i medesimi obblighi e con le stesse posizioni previste per i cittadini croati.

Gli investimento possono essere eseguiti in denaro, beni o diritti. Il capitale può essere investito in una società, in un istituto di credito/assicurativo.

Per un investitore italiano è conveniente aprire una società in Croazia   principalmente per due motivi: la procedura snella e veloce che permette la costituzione di una società in pochi giorni e l'imposta sul reddito della società è solamente del 10 % fino a 1.000.000 euro di fatturato e del 18 % se superiore al 1.000.000. euro di fatturato.    

Esempio  Costituzione di una s.r.l./ d.o.o.                                                             La tipologia di società più diffusa in Croazia è la società a responsabilità limitata che in Croazia è definita con la sigla d.o.o.

Le  caratteristiche essenziali sono:                                                                      

  • il capitale sociale
  • la società può essere costituita da una sola persona
  • i soci non sono illimitatamente responsabili per gli obblighi della società.

La   società a responsabilità limitata è costituita mediante dichiarazione di costituzione in caso di socio fondatore unico oppure, in caso di più soci fondatori, con contratto  sociale. La dichiarazione di costituzione/contratto deve essere stipulata presso un notaio croato e la forma richiesta dalla legge è quella di atto notarile. La dichiarazione/contratto deve contenere determinati elementi previsti ex lege :

  • nome e cognome o ragione sociale
  • residenza/sede dei soci fondatori
  • sede della società
  • oggetto dell'attività societaria
  • ammontare del capitale sociale
  • conferimenti dei fondatori e eventuali beni/diritti

Il capitale minimo richiesto per la costituzione della società è  di 2.500 euro, è comunque preferibile un capitale di almeno 5.000 euro . La metà del capitale minimo deve essere depositato prima dell'iscrizione. Le quote dei soci fondatori possono essere costituite da denaro, beni e diritti. Il valore minimo di una quota è pari all’ammontare di 10 euro.

Gli organi di una  s.r.l./d.o.o. sono:

  • la Direzione : è l'organo di gestione composto dal direttore.  
  • l'Assemblea : è l'organo principale della d.o.o.,. Ha il potere di decidere sui rapporti finanziari della società, sulla ripartizione del reddito/profitto, sulla copertura delle perdite, sulla nomina e revoca dei membri dell’amministrazione della società;
  • il Comitato  di  sorveglianza : è un organo  eventuale  della  d.o.o. Il Comitato di sorveglianza è obbligatorio solo in determinati casi:

a) per le società che hanno più di 300 dipendenti,  

b) se svolgono specifiche attività  

   c) se il capitale sociale è superiore a 79.633 euro (ex 600.000 Kune) e la società ha oltre 50 soci

   d) se la società gestisce s.p.a o s.r.l che hanno l'obbligo di avere un comitato di sorveglianza  o  se  la  società  partecipa nel loro capitale con più del 50% e in ognuno dei due casi il numero dei dipendenti in una o in tutte le società nel complesso è superiore ai 300

   e) se la società è socio accomandatario della s.a.s e il numero dei dipendenti nella società e nella società in accomandita semplice  è superiore a 200.

I rapporti finanziari principali che una d.o.o deve redigere sono :

  • il bilancio
  • il conto economico
  • le note integrative.

Se la d.o.o è una società di medie o grandi dimensioni è tenuta a redigere ulteriori due rapporti che sono :  

  • il rapporto sul cash flow
  • il rapporto delle modifiche sul capitale.

In Croazia le cause di scioglimento previste sono:

  • la decorrenza del termine stabilito dall’atto costitutivo/contratto sociale
  • la delibera dei soci
  • l'aggregazione o  la fusione con altra società
  • la sentenza del tribunale che dichiara la nullità dell'iscrizione nel registro
  • la decisione del tribunale di respingere l’avvio della procedura fallimentare per l’impossibilità  di  ricoprire  le  spese  derivanti  dalla procedura fallimentare stessa
  • l'apertura della procedura fallimentare
  • la liquidazione della società.

In caso di scioglimento o di liquidazione, se non diversamente stabilito dall'atto costitutivo, è necessaria una delibera notarile con almeno i a maggioranza ¾ dei voti favorevoli.

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