Il pagamento degli interessi dalla società controllante croata alla casa madre italiana può rientrare nel regime di esenzione previsto dalla 2003/49/CE (interessi e canoni). Tuttavia, poiché l’interlocutore italiano è la casa madre, è importante valutare congiuntamente il profilo della  Direttiva e della Convenzione contro le doppie imposizioni, e le condizioni per beneficiare dell’esenzione fiscale sia in Croazia sia in Italia.

Base giuridica applicabile
A. Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003
Relativa a un regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. Recepita in Croazia nella normativa sull’imposta sul reddito delle società (Zakon o porezu na dobit).
B. Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Croazia
Firmata il 29 ottobre 1999 ed entrata in vigore il 20 marzo 2002. Prevede una ritenuta massima del 10% sugli interessi, ma consente esenzioni in presenza di convenzioni UE applicabili (come appunto la Direttiva 2003/49/CE).
Condizioni per l’esenzione dalla ritenuta fiscale sugli interessi
Affinché i pagamenti di interessi siano esenti da imposte alla fonte (in Croazia), devono essere soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

Requisiti soggettivi
• Entrambe le società devono essere residenti in Stati membri dell’UE.
• Devono essere imposte all’imposta sulle società senza possibilità di esenzione.
• La società madre (italiana) deve detenere almeno il 25% del capitale della società figlia (croata), ininterrottamente per almeno 2 anni (o con impegno vincolante a mantenerla per tale periodo).

Requisiti oggettivi
• Il pagamento deve riguardare interessi su prestiti, finanziamenti o obbligazioni.
• Il pagamento deve essere effettuato tra società consociate, come definito dalla direttiva.

Procedura per ottenere l’esenzione in Croazia
Presentazione della richiesta preventiva all'Amministrazione finanziaria croata (Porezna uprava)
Documentazione da allegare:

  1. Certificato di residenza fiscale della società italiana rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, valido per l’anno in cui avviene il pagamento.
  2. Attestazione della qualifica fiscale della società italiana (soggetta a IRES senza esenzione).
  3. Documentazione comprovante la partecipazione societaria:
    o visura camerale o estratto dal Registro Imprese;
    o copia dell’atto costitutivo e statuto della società croata;
    o eventuali delibere o documenti che attestano la detenzione della partecipazione da oltre 2 anni (o impegno).
  4. Contratto di finanziamento o documento che disciplina il pagamento degli interessi.
  5. Dichiarazione congiunta (della società croata e della società italiana) che attesti la qualifica di società beneficiarie e l’intenzione di usufruire dell’esenzione ai sensi della Direttiva 2003/49/CE (non è sempre richiesta).
    Le autorità croate richiedono una traduzione giurata in croato dei documenti redatti in italiano.

Tempistiche e modulistica
• La richiesta deve essere presentata prima del pagamento.
• Non esiste un modulo unico, ma in genere viene redatta una istanza libera con documentazione allegata, indirizzata alla Porezna uprava – ufficio competente per territorio in base alla sede della società croata.
• È consigliabile ottenere una risposta scritta o un protocollo d’intesa (“mišljenje”) in modo da avere copertura documentale in caso di verifica.

Obblighi dichiarativi e contabili della società croata
• Tenuta della documentazione a supporto (per 10 anni).
• Registrazione in contabilità del pagamento netto, senza ritenuta, con nota del riferimento alla direttiva.
• In caso di audit, deve essere possibile dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni per l’esenzione.
Obblighi fiscali della società italiana
• Gli interessi ricevuti devono essere tassati come redditi d’impresa secondo la normativa italiana.
• È opportuno che la società italiana conservi copia della documentazione trasmessa in Croazia e delle somme ricevute, indicando l’origine estera dei proventi.
Controlli e rischi
• In caso di mancata sussistenza anche di una sola condizione, l’esenzione decade e si applica la ritenuta d’imposta croata del 12% (art. 31  comma 1, punto 3 Zakon o porezu na dobit).
• La Porezna uprava può retroattivamente contestare l’esenzione, quindi è fondamentale formalizzare la procedura in via preventiva.

Alternativa: applicazione della convenzione Italia-Croazia
Nel caso in cui non fosse soddisfatto il requisito della partecipazione del 25% per almeno due anni, si può chiedere l’applicazione della Convenzione bilaterale, che prevede un’aliquota ridotta al 10% (art. 11 della Convenzione).
Anche in questo caso è necessario:
• certificato di residenza fiscale;
• richiesta preventiva all’amministrazione croata per evitare ritenuta piena al 12%.

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